Attualità
Ecommerce da Paesi Terzi: la dichiarazione semplificata alla Dogana
Come anticipato in un articolo precedente, arrivano importanti novità per gli eCommerce e i prodotti importati da Paesi Terzi. Fino al 1° luglio 2021, infatti, è possibile procedere con le dichiarazioni iva che riportano dati ridotti dopo una specifica autorizzazione, che dovrà essere richiesta seguendo le istruzioni date dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli nella determinazione direttoriale del 6 aprile 2021.
La semplificazione burocratica prevede che i soggetti autorizzati potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00.
In questo articolo vedremo nel dettaglio quali sono le istruzioni dichiarate dall’ Agenzia delle Dogane e Monopoli, quali sono le merci e i soggetti autorizzati.
E-commerce da Paesi Terzi: ecco le istruzioni sulla dichiarazione semplificata alla dogana
La dichiarazione semplificata può essere inviata ai soggetti che effettuano operazioni di introduzioni nel territorio italiano di merci non unionali e con le seguenti caratteristiche:
Merci relative a spedizioni di valore trascurabile, ricondotto a due differenti soglie, 22 o 150 euro;
Merci destinate a un soggetto privato;
Merci provenienti da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza tramite un marketplace, una piattaforma, un portale internet o mezzi analoghi.
Sono escluse dalla dichiarazione semplificata le spedizioni che contengono i prodotti alcolici, profumi, tabacchi e prodotti del tabacco.
Nell’articolo 3 della determinazione direttoriale numero 100615 del 6 aprile 2021, sono illustrate nel dettaglio le dichiarazioni ridotte:
“I soggetti autorizzati, successivamente ai controlli di sicurezza previsti sulle merci pervenute nel punto di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i propri magazzini autorizzati, potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, con indicazione, al campo 33 del DAU (Documento Amministrativo Unico ndr), del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta”.
Possono procedere tutti coloro che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione, risultano iscritti nell’elenco “e-commerce Platform for Import (P4I)” suddiviso in due categorie principali: corrieri espresso e altri operatori economici.
E-commerce da Paesi Terzi: chi può richiedere l’autorizzazione
Tutti coloro che intendono ottenere l’autorizzazione alla dichiarazione semplificata, devono dimostrare di avere i seguenti requisiti:
Aver effettuato 2.000 operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dalla pubblicazione della presente determinazione e nessun numero di operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dal 1 maggio 2021;
Essere in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” e per “destinatario autorizzato transito”;
Utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO C+S;
Avere la tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale;
Offrire la possibilità per ADM di accedere alla piattaforma logistica dove vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto ai fini dei controlli doganali;
Avere un’adeguata organizzazione del magazzino per consentire l’esecuzione dei controlli della merce;
Predisporre di un sistema di controllo interno che siano in grado di impedire e intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.
Il valore massimo trascurabile delle operazioni effettuate nell’ambito dell’e-commerce di prodotti da Paesi Terzi, può arrivare a 150 euro solo se il soggetto richiedente rispetta le condizioni che seguono:
Titolarità di un’autorizzazione alla dilazione di pagamento e di un’autorizzazione alla costituzione di garanzia globale;
Disponibilità a decorrere dal 10 maggio e fino al 14 giugno 2021, per tutte le dichiarazioni del valore da 22 a 150 euro;
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dichiarato che, dopo l’invio della domanda per il rilascio dell’autorizzazione, impiegherà fino a 10 giorni per comunicare l’esito. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare la direttiva dell’ADM qui.