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Fatturazione elettronica

Bollo su fatture elettroniche: gli elenchi oline sul sito dell'AdE


Dal 15 aprile 2021 è attivo il nuovo servizio dell’AdE che rende possibile consultare gli elenchi A e B relativi ai documenti emessi nel primo trimestre dell’anno e l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida con le istruzioni per il corretto versamento del bollo. 


La guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate riassume tutte le novità relative al bollo sulle fatture elettroniche e, in particolare, riguarda il nuovo servizio volto a indicare il corretto versamento dell’imposta da parte dei titolari di partita IVA.


Le modifiche all’elenco B possono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e la prima scadenza è quella del 30 aprile 2021. 



Bollo su fatture elettroniche: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

 

Il compito di mettere a disposizione dei titolari di P.IVA i dati relativi all’imposta di bollo trimestrale dovuta sulle fatture elettroniche è stato affidati all’Agenzia delle entrate dall’articolo n.12-novies del D.L n. 34/2019, modificato dal DM del 4 dicembre 2020. Le regole operative sono state fissate dal provvedimento pubblicato il 4 febbraio 2021 e la guida ufficiale dell’AdE è stata pubblicata il 14 aprile 2021. 

 

Dal 15 aprile, dunque, è stato messo a disposizione sul portale “Fatture e Corrispettivi” un doppio elenco denominato A e B. L’elenco A è relativo alle fatture elettroniche del primo trimestre 2021 per le quali il contribuente ha indicato l’imposta di bollo.


L’elenco B, invece, è predisposto dall’Agenzia delle Entrate e riporta gli elementi identificativi delle fatture elettroniche emesse per le quali non è stato indicato l’imposta di bollo. 

Il contribuente può intervenire esclusivamente sull’elenco B per modificare o integrare ulteriori dati a quelli già predisposti dall’AdE.


La guida dell’Agenzia delle Entrate fornisce una tabella che indica tutte le scadenze per la messa a disposizione degli elenchi A e B relativi al bollo trimestrale e le scadenze per la modifica e il versamento da parte del contribuente:


  • I Trimestre:

    - 15 aprile, per la messa a disposizione degli elenchi A e B;
    - 30 aprile, il limite per le modifiche dell’elenco B;
    - 15 maggio, per la visualizzazione dell’importo dovuto;
    - 31 maggio, la scadenza del versamento imposta di bollo.


  • II Trimestre:

    - 15 luglio,  per la messa a disposizione degli elenchi A e B;
    - 10 settembre, il limite per le modifiche dell’elenco B;
    - 20 settembre, visualizzazione dell’importo dovuto;
    - 30 settembre, limite per le modifiche dell’elenco B.

  • III Trimestre:

    - 15 ottobre, messa a disposizione elenchi A e B;
    - 31 ottobre, limite per modifiche elenco B;
    - 15 novembre, visualizzazione importo dovuto;
    - 30 novembre, versamento importo dovuto.


  • IV Trimestre:

    - 15 gennaio 2022, messa a disposizione elenchi A e B;
    - 31 gennaio 2022, limite modifiche elenco B;
    - 15 febbraio 2022, visualizzazione importo dovuto;
    - 28 febbraio 2022, versamento importo dovuto. 

Bollo su fatture elettroniche: modifiche elenco B 


Le modifiche all’elenco B possono essere effettuate in due modalità: puntuale o massiva. In modalità puntuale, si procede attraverso la procedura web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”, che consente di operare direttamente sulla tabella degli estremi delle fatture presenti nell’elenco.


Attraverso la modalità massiva, invece, si procede nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, scaricando i file con estensione .xml contenenti gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B e si procede successivamente con  il caricamento dei file contenenti le modifiche o le integrazioni apportate. 


L’Agenzia delle Entrate effettua il calcolo dell’imposta dovuta per ogni trimestre di riferimento. L’importo dovuto è riportato all’interno di “Fatture e Corrispettivi” e, se l’imposta di bollo risulta omessa o carente, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una PEC che riporta l’importo dell’imposta di bollo e l’importo della sanzione prevista. In questo caso, il contribuente deve fornire chiarimento in merito ai versamenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.