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Attualità
Stefania Spoltore
25/02/2021

Brexit: ecco come cambiano gli scambi commerciali tra UK e UE


Nei mesi precedenti, si è giunti al famoso accordo commerciale tra UK e UE, che ha seguito l’uscita del Regno Unito dall’Europa. I principali nodi da sciogliere erano la pesca, la governance e la concorrenza leale. 


Dal 1° Gennaio 2021, il Regno Unito ha lasciato il Mercato Unico e l’unione doganale dell’Ue. Questo significa che sono subentrate ulteriori limiti per le due popolazioni, come le restrizioni alla mobilità delle persone con un sistema di visti e la libertà del governo inglese di applicare accordi commerciali con paesi extra-Ue. 


La negoziazione principale con il Regno Unito riguardava un accordo di libero scambio che permettesse alle merci inglesi di entrare nel Mercato Unico Europeo senza alcun dazio o vincoli, e viceversa. In questo accordo, sono stati esclusi quasi del tutto il settore dei servizi, compresi i servizi finanziari, e sono compresi altri settori quali la difesa e l’intelligence.



Brexit: accordo commerciale tra Regno Unito e UE


La Trade and Cooperation Agreement, ovvero l’accordo di decesso, regola i rapporti tra Unione Europea e Regno Unito a partire dal 1° Gennaio 2021. Nell’Accordo sono stati definiti i punti della cooperazione in termini di scambi di merci e servizi, investimenti, concorrenza, aiuti di Stato, trasparenza fiscale, trasporti aerei e stradali, energia e sostenibilità, pesca, protezione dei dati e coordinamento in materia di sicurezza sociale.


Durante la negoziazione dell’accordo, uno degli argomenti riguardava le quote da applicare a specifiche specie di pesci. La pesca nelle acque britanniche, infatti, conta più di 600 milioni di euro per l’Unione Europea, e quindi non era molto importante per l’Ue durante la negoziazione. Al contrario, è stato un tema fortemente politicizzato dallo stesso Johnson che più volte aveva indicato la presenza di pescherecci europei nelle acque britanniche.

La negoziazione su questo tema si è conclusa affermando che per i prossimi cinque anni i pescherecci europei potranno continuare a pescare nelle acque britanniche ma la quantità verrà ridotta gradualmente.


Sui temi rilevanti, invece, un punto principale riguarda il level playing field: la paura di Bruxelles è rivolta verso il futuro e teme che Londra possa promuovere delle norme ambientali o sanitarie meno stringenti rispetto a quelle imposte dall’Unione Europea alle proprie aziende. Secondo l’accordo appena concluso, Londra può discostarsi dalla regolamentazione europea, ma non può arrecare danno alla libera concorrenza.

Da questo argomento, segue un altro punto chiave dell’accordo, la governance, ovvero le procedure che vengono avviate se una delle due parti non rispetta un comportamento leale e non rispetta gli accordi presi. Su questo nodo cruciale, Bruxelles avrebbe ottenuto un meccanismo di “arbitrato” veloce nel caso in cui sorgano delle divergenze future e può applicare delle sanzioni sotto forma di dazi. 


Questo accordo evita di mettere a rischio gli scambi tra il Regno Unito e i 27 paesi europei. Basti pensare che solo nel 2019, il Regno Unito ha esportato il 43% dei propri beni verso l’Unione Europea. Dopo la Brexit, alcuni paesi erano più preoccupati di altri, perché la quota delle loro esportazioni è superiore al 10%, come nel caso dell’Irlanda o dei Paesi Bassi. 

Anche per l’Italia cambia molto, visto che Roma rappresenta il terzo maggiore surplus commerciale europeo nei confronti di Londra, un surplus che è aumentato negli ultimi anni e che oggi ha reso il Regno Unito il quinto importatore di beni italiani. 


Nuove regole import ed export tra UK e UE: cosa cambia


Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito è considerato un Paese terzo rispetto all’Unione Europea, lasciando l’unione doganale dell’UE. Si vanno ad applicare tutte le politiche dell’Unione Europea e agli accordi internazionali. 


L’accordo rende più semplici le procedure doganali, per le imprese i cui prodotto rispettano le regole sull’origine delle merci . Non si applicheranno dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell’Unione Europea, a patto che la merce esportata soddisfi i requisiti per ottenere l’origine UE, venga spedita direttamente dal Regno Unito e fornisca una valida attestazione di origine all’importatore UK. 


L’Unione Europea richiede che l’esportatore sia registrato nel sistema REX. Per spedizioni di valore fino a 6.000 euro, l’attestazione di origine può essere apposta direttamente in fattura.

Per ottenere la non applicazione del dazio alle importazioni di merce non di origine UK, l’esportatore deve indicare un numero identificativo previsto dalle regole UK, denominato codice EORI.


L’accordo offre la possibilità di auto-dichiarare l’origine delle merci e prevede che le imprese possano tenere conto dei materiali utilizzati e della lavorazione, se questa è avvenuta nel Regno Unito o nell’Unione Europea. L’attestazione di origine deve essere compilata dall’esportatore del bene, può essere resa su una fattura o su un documento che descriva il prodotto originario, è valida per 12 mesi e può applicarsi sia ad un’unica spedizione che a spedizioni multiple.