Blog-winfatt-fondo-bilaterale-di-solidarieta-attivita-professionali
Attualità

Fondo bilaterale di solidarietà attività professionali: come funziona


Al via la domanda al Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Cassa integrazione per studi professionali, in caso di riduzioni e sospensioni dell'attività lavorativa dal 5 maggio in poi.


Attraverso il Messaggio n. 3240 del 28 settembre 2021, l'INPS ha indicato le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale, per tutte le attività professionali indicate dal Decreto Legislativo n.148 del 14 settembre 2015.


Già il 26 maggio 2021, l’INPS aveva pubblicato la Circolare n.77, in cui illustrava l’ambito di applicazione e le istruzioni per il versamento dell’assegno ordinario. In questo nuovo messaggio, l’istituto dichiara che la domanda deve essere presentata alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva, dopo i 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.



Assegno ordinario del Fondo per attività professionali: in cosa consiste


L’assegno ordinario di integrazione al reddito previsto dal nuovo Fondo bilaterale di solidarietà per le attività professionali, operativo da maggio, può essere ufficialmente richiesto presso la struttura INPS situata nel proprio territorio. 


Questo fondo d’integrazione nasce per sostenere il reddito dei lavoratori degli studi professionali, caratterizzati da almeno 3 dipendenti, compresi gli assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante. Si tratta di un fondo costituito attraverso un accordo sindacale tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. 


L’assegno ordinario rappresenta a tutti gli effetti una tipologia di cassa integrazione, a cui è possibile accedere dal 28 settembre, inviando la domanda e rispettando i seguenti limiti temporali: 


  • La domanda NON può essere inviata prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o interruzione del lavoro;

  • La domanda NON può essere presentata oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o interruzione. 


Il mancato rispetto di queste scadenze non incidono sulla perdita del diritto alla prestazione ma implicano l’irricevibilità della domanda o lo slittamento della decorrenza dell’assegno. 


Dal momento che i periodi di interruzione e sospensione lavorativa coperti sono quelli avvenuti dopo il 5 maggio 2021, e il rilascio ufficiale della procedura è avvenuto soltanto il 28 settembre, l’INPS ha previsto una sanatoria per i 4 mesi di mancata retribuzione: in questo caso, la scadenza dei 15 giorni non si applica alle domande relative a sospensione o interruzione intercorse tra il 5 maggio e il 28 settembre 2021. 


Come effettuare la domanda di accesso al Fondo


La domanda di accesso al Fondo bilaterale di solidarietà attività professionali deve essere inviata in via telematica e indirizzata alla sede INPS territoriale di competenza. La procedura è la stessa per tutti i tipi di Fondi di solidarietà:


  • Andare sul sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it) e selezionare la voce “Prestazioni e Servizi”;

  • Accedere alla funzione Servizi per le aziende e consulenti, effettuando l’autenticazione;

  • Selezionare il servizio CIG e Fondi di solidarietà > Fondi di solidarietà.


Per maggiori informazioni è possibile consultare il Messaggio n° 3240 del 28-09-2021 e i contenuti inseriti nella sezione NEWS sul sito ufficiale dell’INPS (qui).