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Attualità

Approvato il registro unico delle imprese: ecco come funziona


È stato approvato il Registro unico delle Imprese per la comunicazione delle titolarità effettive, che sarà connesso al database dell’UE. Il via libera da parte del Consiglio di Stato ha confermato le nuove regole dispose per le aziende e gli enti dotati di personalità giuridica, nonché per i trust e gli istituti giuridici affini. 


L’approvazione del Registro unico delle Imprese ha l’obiettivo di promuovere una maggiore trasparenza grazie al libero accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva e contrasta l’abuso di strutture che rendono le informazioni meno accessibili.

 

Le informazioni relative alla titolarità effettiva possono essere comunicate dagli amministratori delle imprese e gli enti dotati di personalità giuridica, attraverso la comunicazione unica d’impresa e tutti gli Stati membri dell’UE sono tenuti a interconnettere i registri nazionali attraverso l’apposito Registro Generale Europeo. 



Registro unico delle imprese: a cosa serve e come funziona


L’articolo 21, comma 5 del Decreto Antiriciclaggio n. 213/2007, dopo le modifiche avvenute con il recepimento della IV e V direttiva, affidava alla normativa secondaria il compito di fissare le linee guida inerenti l’accesso e la consultazione dei dati anagrafici e di tutte le informazioni relative allo status di titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, trust produttivi e istituti giuridici affini. 


Lo schema del nuovo decreto prevede che le comunicazioni al Registro delle Imprese dovranno avvenire per via telematica e le informazioni saranno conservati per dieci anni, periodo di tempo in cui sono resi anche disponibili per eventuali consultazioni. 


Il provvedimento è suddiviso in tre sezioni: 


  • Sezione I, che contiene le indicazioni dei requisiti e le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni alla Camera di Commercio, ai fini della costituzione di una sezione ordinaria e di una speciale nel Registro delle Imprese.

 

  • Sezione II, prevede le modalità di accesso da parte delle Autorità e tutte le regole per un’eventuale consultazione da parte dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio, come istituti bancari o finanziari.


  • Sezione III, regola i rapporti di scambio informativo tra Infocamere (gestore delle Camere di commercio del sistema informativo nazionale), l’Agenzia delle Entrate e gli Uffici territoriale del Governo. In questa sezione sono anche indicate le modalità di interconnessione tra i registri centrali istituiti dai singoli Stati membri, che sono finalizzate al monitoraggio e al registro delle informazioni sulla titolarità effettiva delle strutture presenti all’interno dell’UE.

 

A chi è rivolto l’obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva


Gli obblighi di comunicazione e l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva sono destinati a:


  • Amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica che acquisiscono dati e informazioni con le modalità di cui all’articolo 22, comma 3 del decreto antiriciclaggio;

  • Soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, che raccolgono i dati e le informazioni sulla propria titolarità;

  • Trustee di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e i fiduciari di istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio italiano.