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Fatturazione elettronica

Decreto Liquidità: slitta il versamento dell'imposta di bollo


L’imposta di bollo di 2 euro si applica sulle fatture non soggette ad Iva, il cui importo complessivo è pari o superiore a 77,47 euro.
Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha acconsentito la verifica del corretto assolvimento dell’imposta di bollo da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° Gennaio 2020.

A seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia, causata dal Coronavirus, il governo ha stabilito un nuovo DL n. 23/2020,  denominato Decreto Liquidità, volto a sospendere i versamenti IVA, il versamento dei contributi e delle ritenute su lavoro dipendente e assimilato relative ai mesi di aprile e maggio.

Il Decreto Liquidità sostituisce tutte le novità introdotte dall’articolo 17, comma 1-bis, del Decreto Legge n.124/2019 e stabilisce che:

1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro”.




Proroga versamento dell’imposta di bollo: cosa fare


Il nuovo decreto legislativo permette un rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture emesse nel primo trimestre 2020, se l’importo complessivo è inferiore a 250 euro. In questo caso il versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre (20 Luglio 2020 = Bollo 1° Trimestre + Bollo 2° Trimestre).

La proroga del versamento è valida anche per il secondo trimestre se l’importo complessivo continua ad essere inferiore a 250 euro, in questo caso il versamento dell’imposta di bollo del I e II trimestre dovrà essere effettuato in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento, il 20 Ottobre 2020.

L’esenzione dal versamento della marca da bollo è valida per:

  • fatture, note di credito e addebito e documenti soggette a IVA;
  • fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci e a cessioni intracomunitarie di beni;
  • fatture soggette al reverse charge e cessioni di rottami.

Vedi anche le novità introdotte sulla fattura elettronica: nuovi codici e modifiche al tracciato XML


Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle e-fatture



Il pagamento dell’imposta di bollo avviene attraverso il modello F24, in modalità telematica e con l’inserimento dei codici tributo.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

2521
imposta di bollo su fatture elettroniche PRIMO TRIMESTRE
2522
imposta di bollo su fatture elettroniche SECONDO TRIMESTRE
2523
imposta di bollo su fatture elettroniche TERZO TRIMESTRE
2524
imposta di bollo su fatture elettroniche QUARTO TRIMESTRE
2525
Versamento delle SANZIONI
2526
Versamento degli INTERESSI


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