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Fatturazione elettronica

Fattura Elettronica, le sanzioni e come evitarle


L’obbligo di emissione di fatturazione elettronica scattato dal 1° Gennaio 2019  è corredato da un regime sanzionatorio particolarmente severo.


E’ altrettanto vero però che, a causa dell’incertezza generale, il Governo ha previsto un periodo di transizione nel quale le sanzioni rimarranno temporaneamente sospese.


Ovviamente, al contrario di quello che molti credono, non significa che l’obbligo di fattura elettronica sia temporaneamente sospeso quanto piuttosto che eventuali errori o ritardi legati alla sua emissione non saranno sanzionati.


Quindi cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Scopriamolo insieme!




Quali le sanzioni per la tardiva o omessa emissione delle fatture elettroniche?


L’argomento di oggi sarà sicuramente di interesse per tutti coloro che stanno impattando con gli obblighi di Fatturazione Elettronica.


Mi riferisco alle sanzioni legate alla mancata, ritardata o errata emissione delle Fatture Digitali.


Sanzioni che come vedremo riguardano sia il soggetto cedente/prestatore sia il soggetto cessionario/committente.



Quando una fattura si considera emessa?


Facciamo insieme un veloce riepilogo di quanto contenuto nel D.L. 119/2018.


Punto fondamentale è che la Fattura emessa in un formato diverso da quello elettronico (Xml) è da considerarsi non valida quindi non Emessa. Lo stesso vale per la trasmissione allo SdI.



L’art. 1 comma 6 del D.Lgs. 127/2015 prevede che quando la fattura, tra soggetti residenti o stabiliti, sia emessa con modalità diverse da quella elettronica, ovvero in formato xml e trasmessa attraverso il sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate il documento si intende non emesso, inesistente, e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del D.lgs. 471/1997.



Il caso di mancata emissione della fattura


La mancata emissione della fattura porta a sanzioni sia per il cedente dell’operazione che per il cessionario, così come previsto dall’articolo 6, del DLgs n 471/97.


  • Se sei il cedente/prestatore ti verrà applicata  una sanzione amministrativa pecuniaria variabile dal 90% (min.) fino al 180% (max.) dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato partendo da un minimo di 250€.


  • In caso di operazioni con Iva non esposta (non imponibili, esenti o Reverse charge), le sanzioni vanno dal 5% al 10% del corrispettivo con un minimo di € 250,00.


  • Infine in caso di omessa fatturazione che non incide sulla liquidazione dell’IVA, la sanzione è fissa e varia da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 2.000,00.


Queste sanzioni applicabili nei casi di Fattura Elettronica Omessa non sono ovviamente tra quelle sospese nel primo semestre dell’anno tra le quali rientrano invece le sanzioni per tardiva emissione di cui ti parlerò di seguito.



Riguardo alla tardiva emissione


Come ho segnalato in apertura dell’articolo grazie al DL 119/2018 le sanzioni per tardiva emissione della e-fattura saranno sospese per il primo semestre del 2019.


In particolare il governo è intervenuto sulla materia dell’emissione della e-fattura in due diverse direzioni:

  • prevedendo la non applicazione delle sanzioni per il primo semestre 2019;
  • modificando i termini di emissione della fattura a partire dal secondo semestre del 2019.



Tregua dalle sanzioni fino al 30 giugno 2019


La disapplicazione delle sanzioni durante il primo semestre 2019 può verificarsi in due particolari casi:


  1. non si applicano quando la fattura elettronica sia emessa entro il termine per l’effettuazione della liquidazione IVA relativa al periodo di riferimento (entro il giorno 15 per i contribuenti mensili, entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre per i trimestrali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.p.r 100/1998).
  2. si applicano con riduzione dell’80% nel caso in cui l'e-fattura venga emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione




Dopo il 1° luglio 2019 le sanzioni saranno applicate secondo i meccanismi riportati di seguito:

  • I termini trasmissione della fattura elettronica al sistema di interscambio saranno pari a 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione con l’obbligo di specificare nel documento la data in cui è stata effettuata l’operazione, se diversa dalla data di emissione;
  • dal 1° luglio 2019 si applicano le sanzioni con una riduzione dell’80%, e dunque nella misura del 20% di quella edittale, qualora la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione del periodo successivo a quello di riferimento.



Una mano tesa ad imprese e professionisti


Come segnalato in precedenza anche il cessionario/committente è soggetto a sanzioni in caso di mancata emissione.


In particolare vi potrebbe essere una sanzione pari al 100% dell’IVA non correttamente documentata.

Anche in questo caso il D.L. 119/2018 ha previsto notevoli attenuazioni e la possibilità di evitare la sanzione regolarizzando l’operazione.


Come?


Attraverso un'autofattura in formato digitale che andrà emessa nel caso in cui non si riceva regolare fattura entro 4 mesi dall'effettuazione dell’operazione.


Dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio nei 30 giorni successivi utilizzando il codice TD20 da indicare nel campo “Tipo Documento”.

Contestualmente deve essere versata l’IVA indicata in autofattura che potrà essere liberamente portata in detrazione.


In questo modo si evita di presentare l’autofattura all'ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 



Tardiva trasmissione


La tardiva trasmissione delle Fatture Elettroniche dovrebbe essere un problema inesistente in quanto la trasmissione dovrebbe essere contestuale all’emissione.


Sull'argomento l’Agenzia delle Entrate ha disposto alcuni chiarimenti riportati nel provvedimento del 30 Aprile 2018.


Nel documento si specifica che è la data di emissione della fattura elettronica, riportata all’interno del campo “Data” della sezione “Dati Generali” del documento, quella che fa fede anche per la consegna.


Questo implica che, una volta superato il controllo da parte dello SdI, data di emissione e di consegna coincideranno.

Tali date avranno particolare importanza sia nel momento in cui l’imposta diventa esigibile che del termine di detrazione IVA.


Approfondiremo insieme questo argomento a breve in un articolo



In conclusione


Abbiamo esaminato insieme le varie sanzioni in cui potresti incorrere, situazioni davvero spiacevoli e onerose.


La posizione meno gravosa è sicuramente quella del cessionario che, al contrario del cedente, in caso di documento omesso ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione emettendo autofattura.


Un “escamotage” che farà evitare l’applicazione della sanzione che, semestre di tregua a parte, rimane sempre dietro l’angolo.


Quello che ti consiglio è ovviamente di prestare sempre massima attenzione nell'emissione della Fattura Elettronica e di intervenire tempestivamente in caso rilevassi degli errori.


Ti suggerisco anche di adottare gli strumenti aziendali migliori, come il software Winfatt, che possono aiutarti nella gestione e semplificazione del lavoro e magari nell'evitare errori che potrebbero costarti caro!