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Fatturazione elettronica

Fattura elettronica: decreto MEF regola il rifiuto delle PA


Il 22 ottobre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che regola il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 


Questo nuovo decreto è valido dal 6 Novembre 2020 e descrive le 5 specifiche situazioni in cui le Pubbliche Amministrazioni possono rifiutare la fattura. Si tratta di una rivoluzione nell’ambito delle fattura elettronica, un atto che punta ad offrire maggiori garanzie ai fornitori pubblici per evitare il rifiuto “ingiustificato” delle fatture. 


In questo articolo elencheremo quali sono le circostanze in cui le Pubbliche Amministrazioni possono rifiutare la fattura elettronica, le cause e i codici indicati nel SdI.




Fattura elettronica: quando può avvenire il rifiuto delle PA


Le normative precedenti in tema di fatture elettroniche, emesse nei confronti delle PA dal Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013, prevedevano la possibilità di rifiutare una fattura elettronica senza precisi obblighi da rispettare. Per questo motivo, spesso si è assistito a rifiuti immotivati o motivati male. 


Il Decreto del MEF n.132 del 24 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre, ha inserito l’articolo 2-bis che descrive tutte le cause di rifiuto della fattura elettronica da parte delle Pubbliche Amministrazioni


Le cause contemplate nell’articolo 2-bis non hanno lo stesso grado di “gravità”, ciò significa che ci sono casi in cui il rifiuto è necessario per ragioni obiettive, quindi la disattenzione potrebbe generare la commissione di reati sanzionabili. Altri casi, invece, riguardano le informazioni necessarie per il corretto trattamento delle fatture nei processi informatici. 


Il nuovo Decreto prevede che il rifiuto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, delle fatture trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, debba essere motivato. In particolare, il testo ufficiale descrive 5 specifiche situazioni in cui le PA possono eseguire il rifiuto:


  1. Quando la FE si riferisce ad un’operazione che non è stata posta in essere a favore del soggetto destinatario della trasmissione;

  2. Quando viene omesso o inserito in modo scorretto il Codice Identificativo di Gara (CIG) o il Codice Unico di Progetto (CUP);

  3. Quando viene omesso o inserito in modo scorretto il Codice di Repertorio;

  4. Quando viene omesso o indicato in modo errato il Codice di Autorizzazione;

  5. Quando viene omesso o indicato in modo errato il numero e la data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali. 



Cosa fare quando la PA rifiuta una fattura elettronica


Quando un fornitore trasmette una fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione, tramite il Sistema di Interscambio, la PA ha 15 giorni di tempo per emettere un eventuale “Notifica di esito cessionario/committente” che potrà riguardare l’accettazione della fattura oppure il rifiuto. I 15 giorni di tempo concessi alle Pubbliche Amministrazioni servono a verificare la fattura elettronica ricevuta. 


Il fornitore, dopo un eventuale rifiuto della fattura elettronica, può seguire due tipologie di comportamento, in base alla causa del rifiuto:


  • Riemissione della fattura corretta (stesso numero e data).


Si tratta della modalità più utilizzata dalle Pubbliche Amministrazioni, perché il controllo delle FE viene effettuato mediante un protocollo informatico. In questo modo, la fattura rifiutata non viene contabilizzata.


  • Emissione di nota di credito e nuova fattura elettronica


Si tratta di una modalità utilizzata principalmente dalle Pubbliche Amministrazioni che utilizzano il sistema SICOGE, ovvero il Sistema Informativo di Contabilità Integrata delle PA. Attraverso questo sistema, la verifica di correttezza contabile della FE viene svolta dopo che la fattura è stata contabilizzata, per questo motivo è necessario richiedere una nota di credito ed una nuova fattura.


Quando la Pubblica Amministrazione non emette alcuna “Notifica di esito cessionario/committente”, dopo i 15 giorni sarà il Sistema Di Interscambio ad inviare ad entrambi i soggetti della FE una “Notifica decorrenza termini” e qualsiasi rettifica dovrà essere eseguita tramite una nota di credito.


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