Blog-winfatt-fattura-elettronica-italia-san-marino-mef-obbligo-1-luglio-2021
Fatturazione elettronica
Stefania Spoltore
11/08/2021

Fattura Elettronica Italia - San Marino: obbligo a partire dal 1 Luglio 2022


Il nuovo decreto del Mef, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 Luglio 2021 e applicabile dal 1° ottobre 2021, ha previsto l’emissione della fattura elettronica mediante il SdI anche per le cessioni di beni effettuate tra Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino.


Il decreto Mef del 21 giugno 2021 introduce la disciplina agli effetti dell’IVA dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino. L’obiettivo di questo nuovo decreto è quello di stabilire che gli adempimenti relativi ai rapporti commerciali tra le sue Repubbliche siano assolti attraverso la fattura elettronica.


In questo articolo vedremo nel dettaglio cosa prevede il decreto del 21 giugno, quali sono le nuove regole che entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre e come vengono disciplinate le cessioni dei beni tra aziende situate in Italia e San Marino. Dal 1 ottobre fino al 1 luglio 2022 ci sarà il periodo di transizione e partire dal 1 luglio 2022 sarà obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti. 



Fattura elettronica: ecco cosa prevede il decreto Mef del 21 giugno


Il decreto del 21 giugno riepiloga l’ambito di applicazione di tutte le operazioni effettuate negli scambi commerciali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, viene previsto l’obbligo di emissione dell’e-fattura per le cessioni di beni spediti o trasportati da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia.


Le operazioni prese in considerazione dal Mef sono tutte quelle effettuate verso operatori economici di San Marino che hanno comunicato il codice identificativo che, a sua volta, viene trasmesso dai Sistema di Interscambio all’ufficio tributario di San Marino. 


L’ufficio tributario,  dopo aver verificato il corretto versamento dell’imposta sull’importazione dei beni, convalida la fattura elettronica e comunica l’esito all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, comunica l’esito del controllo all’emittente situato in Italia.

 

Se, nei quattro mesi successivi all’emissione del documento contabile l’ufficio tributario di San Marino non convalida la regolarità dell’operazione, è necessario emettere una nota di variazione in base a come disposto dall’art.26, comma 1, del Decreto IVA. In questo caso, all’operatore italiano non sono imposte sanzioni o interessi.

Se l’ufficio tributario di San Marino, invece, convalida la regolarità delle operazioni, queste non sono imponibili. 

 

Come funziona la fattura elettronica per le cessioni di beni verso l’Italia


Il decreto disciplina anche il processo di fatturazione elettronica per la cessione di beni verso l’Italia: le fatture devono essere emesse dall’ufficio tributario al Sistema di Interscambio che, a sua volta, le trasmette al cessionario.

 

Tutti i soggetti possono visualizzare le fatture ricevute attraverso l’apposito canale telematico. Se la fattura indica l’IVA dovuta al cessionario, l’AdE deve controllare entro 15 giorni la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e deve poi comunicarlo all’ufficio tributario di San Marino. 


Se si verifica una mancata corrispondenza, l’AdE deve richiedere delle ulteriori operazioni di adeguamento: nel caso in cui nella fattura manca l’ammontare dell’IVA dovuta, l’operatore italiano deve pagare l’imposta e deve integrare il documento. 


A breve sarà pubblicato un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che disciplinerà la definizione delle nuove regole in vigore a partire dal 1 ottobre e sarà volto ad offrire un'ulteriore chiarezza sulle operazioni.