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GDPR
Stefania Spoltore
24/11/2021

Green Pass e GDPR: ecco gli obblighi dei datori di lavoro


A partire dal 15 ottobre 2021, su tutto il territorio italiano è diventato obbligatorio possedere e mostrare il Green Pass (Certificato verde europeo) per accedere nei luoghi di lavoro. Si tratta di una nuova disposizione che, inizialmente, ha creato un forte disagio tra i datori di lavoro.


In poco tempo, i datori di lavoro hanno avuto a che fare con una grande mole di dati sensibili da gestire per salvaguardare la privacy dei propri dipendenti. Il primo impatto con tutti questi dati è stato molto critico e pieno di dubbi. 


Il Green Pass è uno strumento che fornisce dati relativi alle condizioni di salute dei lavoratori, è fondamentale per portare avanti l’attività lavorativa. Tuttavia, è importante che i datori di lavori raccolgano solo questi dati e non altre tipologie che non devono essere raccolte, trattate e conservate.



Cosa dice il GDPR sui dati raccolti dai datori di lavoro


Il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso il Provvedimento n. 363 dell’11 ottobre 2021, ha rilasciato il suo parere sulle modalità di verifica nell’ambito della situazione d’emergenza rilevando quali sono gli adempimenti privacy da implementare in questo contesto.


Il regolamento europeo GDPR, in tema di protezione dei dati, impone di trattare qualsiasi dato personale di un individuo secondo il principio di minimizzazione. La normativa che disciplina questa situazione, impone al datore di lavoro di verificare se un suo dipendente sia in possesso del Green Pass, senza raccogliere, registrare o conservare i dati personali. 


I datori di lavoro NON sono legittimati a conservare alcun dato o registrazione relativa all’esito delle verifiche fatte sul possesso del Green Pass. La registrazione dei dati, infatti, implica una conservazione degli stessi e una violazione della legge.


L’Autorità richiama anche la necessità di limitare la consultazione quotidiana dalla piattaforma solo per la verifica e in riferimento ai soli lavoratori presenti sui luoghi di lavoro nei giorni in cui è effettuato il controllo.

Per poter verificare i lavoratori all’ingresso della sede aziendale è importante dotarsi di un dispositivo messo a disposizione dal governo: App Verifica 19, che si limita a effettuare un’operazione di verifica attraverso la lettura del Qrcode. 


Dal 20 novembre 2021, invece, si estende l’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 ed è possibile accettare la consegna del green pass cartaceo sul luogo di lavoro e richiedere chiarimenti sulla scadenza della validità del green pass temporaneo, in caso di tampone effettuato per accedere a lavoro.  


L’eccezione alla regola: quando registrare i dati


L’unica ipotesi ed eccezione accettata dalla Legge che giustifica una registrazione dei dati da parte del datore di lavoro, si ha quando bisogna documentare di aver rilevato un Green Pass non valido e il lavoratore ha già avuto l’accesso al luogo di lavoro. 

Si tratta dell’unico caso in cui il datore di lavoro ha l’obbligo di documentare, con esito negativo, la mancanza del green pass.  


Il personale all’interno della sede aziendale deve essere informato delle modalità di verifica, attraverso un modulo informativo di cui agli articoli n. 13 e 14 del GDPR, con riferimento alle modalità del trattamento descritte nell’ultimo Decreto.

Per la corretta gestione e controllo dei dati, è importante effettuare una nomina formale dei soggetti addetti a questo ruolo, autorizzati al trattamento ai sensi degli articoli n.29 e 32 del GDPR e art. 2quarter del Codice della privacy.