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Fatturazione elettronica

Decreto ingiuntivo su fattura elettronica: perchè e come funziona


Da una recente sentenza emessa nel Tribunale di Verona, sono sorti diversi dubbi sulla fattura elettronica, che attualmente è considerata un titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, perché viene ritenuta come una prova scritta equipollente all’estratto autentico delle scritture contabili, come previsto dall’articolo 634 - comma 2 del codice di procedura civile.

Ai sensi dell’articolo 634, comma 2 del codice di procedura civile, per i crediti relativi alla prestazione di servizi e alla somministrazione di merci o denaro da parte di chi esercita un’attività commerciale, sono ritenute prove scritte anche gli estratti autentici delle scritture contabili, se regolarmente tenute.




Che cos’è e come funziona un decreto ingiuntivo


Un decreto ingiuntivo è detto anche ingiunzione di pagamento, si tratta di un provvedimento giudiziale che ha come oggetto l’ingiunzione del pagamento di una somma o del ricevimento di cose fungibili. 

Per emettere un decreto ingiuntivo bisogna fornire una prova scritta del proprio credito e, ai sensi dell’articolo 634, citato nei precedenti paragrafi, per i crediti relativi a:

  • somministrazione di denaro
  • somministrazione di merci
  • prestazione di servizi

effettuati da chi esercita un’attività commerciale o da lavoratori autonomi.

La prova scritta di un credito può essere costituita sia da un contratto, che da una fattura cartacea.
In caso di crediti emergenti da fatture cartacee si richiede il deposito dell’estratto notarile autentico delle scritture contabili in cui sono annotate, con il fine di verificare che i documenti prodotti siano conformi agli originali.

Fattura elettronica documento idoneo per ammissione del decreto ingiuntivo


La fattura elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2019, è considerata un titolo idoneo per l'ammissione di un decreto ingiuntivo in favore del soggetto che le ha emesse.
La fattura elettronica, come descritta dal provvedimento n. 89757/2018 dell’AdE, è un file in formato XML che non contiene istruzioni o codici tali da attivare una funzionalità che possa modificare gli atti, i dati o i fatti rappresentati nel documento.

Il SdI (Sistema di Interscambio) effettua un controllo sulla validità del certificato di firma e, se l’esito del controllo risulta essere negativo, il sistema stesso scarta il file e invia la ricevuta di scarto.

I documenti generati dal sistema SdI sono immodificabili e autentici, motivo per cui sono considerati come “duplicati informatici”, dunque indistinguibili dagli originali.

Secondo l’articolo 1, comma1, del D.Lgs 82/2005 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale): “«1. Ai fini del presente codice si intende per […] i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».


Da ciò si evince che i soggetti che emettono fattura elettronica sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri e tale esonero risulta essere un risvolto per un provvedimento monitorio, nel caso in cui si ha la necessità di allegare ad un eventuale ricorso. Ricordiamo che, l’estratto notarile autentico delle scritture contabili  è normalmente richiesto, se si effettua un ricorso presentando come prova le fatture cartacee.


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In quale caso la fattura è idonea per un decreto ingiuntivo?


In conclusione possiamo affermare che la fattura, cartacea o elettronica, può essere considerata uno strumento di prova scritta, per il creditore che procede con un decreto ingiuntivo, se contiene tutti tutti i dati necessari, correttamente inseriti, che provano l’avvenuta cessione dei beni o prestazione di servizi.

Per essere ritenuta valida, la fattura deve contenere:

  • Dati identificativi del venditore;
  • Dati identificativi del compratore;
  • Condizioni generali di vendita;
  • Data di emissione.


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