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Attualità

Rivalutazione beni d’impresa 2020: ecco le novità del Decreto Agosto



La Legge di Bilancio 2020 ha disposto la rivalutazione di beni d’impresa per le società di capitali, cooperative, trust, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali. Alle disposizioni presenti nella Legge di Bilancio 2020, sono state integrate nuove disposizioni nell’art. 110 del D.L n.  104/20 (Decreto Agosto), nella sezione “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020”.


Il Decreto Agosto introduce una nuova rivalutazione dei beni d’impresa, che va a sostituire le precedenti, e può essere eseguita nei bilanci relativi all’esercizio 2020. Può avere rilevanza civilistica o fiscale.  




Rivalutazione beni d’impresa 2020: come funziona 


L’articolo 110 del Decreto Agosto, ha come obiettivo quello di incentivare la nuova rivalutazione dei beni d’impresa con efficacia civilistica e permette di adeguare i singoli valori contabili iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019. Rispetto alle precedenti, questa nuova rivalutazione dei beni può essere effettuata distintamente per ogni singolo bene. 


Le nuove disposizioni introdotte dal Governo sono volte ad aiutare e incentivare la patrimonializzazione delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19 che, attualmente, si trovano in una situazione di grave difficoltà.


La rivalutazione dei beni d’impresa può essere applicata a:


  • Spa, Sapa, Srl, Società cooperative e società di mutua assicurazione;
  • Enti pubblici e privati diverse dalle società e trust che hanno per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di attività commerciali in Italia;
  • Imprese individuali;
  • Snc, Sas, Enti non commerciali e SO di soggetti non residenti.

Quali sono i beni d’impresa soggetti a rivalutazione 


La rivalutazione dei beni d’impresa 2020 è rivolta ai beni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019, e sono: 

  • Immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili, come immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri, impianti, macchinari e attrezzature commerciali e industriali;
  • Immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente rilevanti, come i brevetti dei diritto industriale, licenze, opere di ingegno e diritti di concessione.
  • Partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’art. 2359 iscritte come immobilizzazioni nello stato patrimoniale.


E’ prevista la possibilità di rivalutare ogni singolo bene e non necessariamente per categorie omogenee di beni.


Sono esclusi dalla rivalutazione, tutti i seguenti beni:


  • Materiali o immateriali la cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, come merci, materie prime e prodotti finiti;

  • Costi di impianto e ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità;

  • Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.


Rivalutazione dei beni d’impresa 2020: gli aspetti fiscali


L’aspetto interessante della rivalutazione dei beni prevista nel DL di Agosto, è la rivalutazione dei beni che può avvenire solo contabilmente, dunque, comporta il riconoscimento dei nuovi valori solo in termini civilistici e non fiscali. Ciò significa che è possibile godere di una rivalutazione gratuita e le società possono effettuare una ri-patrimonializzazione a costo zero. 


Se l’azienda decida di optare anche per una rivalutazione fiscale, dovrà pagare un'imposta sostitutiva del 3% sul valore rivalutato. Le aliquote previste nelle vecchie rivalutazioni erano molto alte e si aggiravano tra il 12% e il 14%.


L’imposta sostitutiva deve essere pagata con modello f24, può essere rateizzata con un massimo di tre rate. Gli effetti fiscali partono dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione.

Inoltre, si evidenzia come in termini fiscali vi sia una deduzione immediata dei maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione dei beni d’impresa 2020.